Diritto all’accesso ai documenti amministrativi

Area Comune - P.A. DIRITTO ALL’ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Ogni cittadino ha il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti esistenti all’interno delle procedure amministrative, nel caso in cui tali documenti lo riguardino in maniera diretta o indiretta.

Tale diritto prende il nome di “Diritto all’accesso” e costituisce un principio generale dell’attività amministrativa, posto al fine di perseguire l’interesse pubblico, favorire la partecipazione e assicurare trasparenza e imparzialità.

Esistono tre tipologie di “accesso”: l’accesso cd. documentale, l’accesso civico cd. semplice e l’accesso civico cd. generalizzato.

L’accesso documentale, trova fondamento nella legge numero 241 del 1990, e permette l’accesso ai documenti della procedura amministrativa ad ogni persona fisica o giuridica, portatrice di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e connesso all’atto richiesto.

L’accesso civico semplice, trova fondamento nel primo comma dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, e permette a chiunque di poter visionare ed estrarre copia dei documenti amministrativi che la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto obbligatoriamente pubblicare, ma che ha omesso di rendere conoscibili.

Questa tipologia di accesso è assolutamente slegata da qualunque interesse del richiedente rispetto alle informazioni e ai documenti richiesti, poiché fondato su una precedente mancanza della Pubblica Amministrazione.

L’accesso civico generalizzato, trova fondamento nel secondo comma dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e nel cd. “Freedom of Information Act”, consiste nel diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione ulteriori rispetto a quelli che quest’ultima è obbligata a pubblicare, sempre prescindendo da un interesse diretto ma nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati.

Ovviamente vi sono ipotesi in cui il diritto all’accesso non può essere accordato.

Prevalentemente si tratta di casi in cui vanno tutelati dati sensibili, diritti inviolabili, il segreto di stato e altre categorie di interessi.

Il diritto all’accesso è esercitabile tramite invio di un’istanza a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o, in alcuni casi, con presentazione a mano.

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