Ogni cittadino ha il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti esistenti all’interno delle procedure amministrative, nel caso in cui tali documenti lo riguardino in maniera diretta o indiretta.
Tale diritto prende il nome di “Diritto all’accesso” e costituisce un principio generale dell’attività amministrativa, posto al fine di perseguire l’interesse pubblico, favorire la partecipazione e assicurare trasparenza e imparzialità.
Esistono tre tipologie di “accesso”: l’accesso cd. documentale, l’accesso civico cd. semplice e l’accesso civico cd. generalizzato.
L’accesso documentale, trova fondamento nella legge numero 241 del 1990, e permette l’accesso ai documenti della procedura amministrativa ad ogni persona fisica o giuridica, portatrice di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e connesso all’atto richiesto.
L’accesso civico semplice, trova fondamento nel primo comma dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013, e permette a chiunque di poter visionare ed estrarre copia dei documenti amministrativi che la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto obbligatoriamente pubblicare, ma che ha omesso di rendere conoscibili.
Questa tipologia di accesso è assolutamente slegata da qualunque interesse del richiedente rispetto alle informazioni e ai documenti richiesti, poiché fondato su una precedente mancanza della Pubblica Amministrazione.
L’accesso civico generalizzato, trova fondamento nel secondo comma dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e nel cd. “Freedom of Information Act”, consiste nel diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione ulteriori rispetto a quelli che quest’ultima è obbligata a pubblicare, sempre prescindendo da un interesse diretto ma nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati.
Ovviamente vi sono ipotesi in cui il diritto all’accesso non può essere accordato.
Prevalentemente si tratta di casi in cui vanno tutelati dati sensibili, diritti inviolabili, il segreto di stato e altre categorie di interessi.
Il diritto all’accesso è esercitabile tramite invio di un’istanza a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o, in alcuni casi, con presentazione a mano.