Permesso di costruire in deroga

Area Comune - P.A. Area Comune - P.A. Area Comune - P.A. PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA

Il permesso di costruire è un titolo edilizio che consente la realizzazione dei più consistenti interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio (in particolare, di  quelli espressamente tipizzati dalla legge).

È rilasciato, su richiesta dell’interessato, dall’Amministrazione comunale competente, previa verifica della conformità dell’intervento alla normativa urbanistico-edilizia. In mancanza di tale condizione, il permesso di costruire non può essere rilasciato.

La competenza è del dirigente.

***

Tale regola subisce però un’eccezione nel caso del c.d. “permesso di costruire in deroga”, che rappresenta appunto uno strumento di carattere “eccezionale”, che consente di derogare alla normativa urbanistico-edilizia vigente (per alcuni limitati aspetti: densità edilizia, altezza, distanze, destinazioni).

Esso può essere rilasciato per la realizzazione di “edifici ed impianti pubblici”, o per la realizzazione di “edifici ed impianti di interesse pubblico”.

Gli “edifici ed impianti pubblici” sono quelli appartenenti ad enti pubblici e destinati a finalità di carattere pubblico (es. le sedi dei Ministeri, le caserme, gli ospedali, le scuole, ecc.)

Gli “edifici e impianti di interesse pubblico” invece, possono appartenere anche ai privati, ma  sono destinati a finalità di carattere generale, sotto l’aspetto economico, culturale, igienico, religioso, ecc.

Vi rientrano tutti gli interventi destinati alla fruizione collettiva: ad esempio i poliambulatori, gli alberghi, gli impianti turistici, le biblioteche, i conventi, i teatri, i silos portuali, gli impianti sportivi.

La competenza ad esprimersi sul permesso in deroga, spetta al Consiglio Comunale.

Lascia un commento