S.C.I.A. – Segnalazione certificata di inizio attività

Area Comune - S.C.I.A. – Segnalazione certificata di inizio attività

La Segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) è un’autocertificazione che ha sostituito i tradizionali provvedimenti amministrativi autorizzatori, consentendo in via immediata l’avvio di un’attività.

Per mezzo di tale strumento infatti, si è introdotto un modello di semplificazione procedimentale in cui le attività economiche private, per essere avviate, non devono più attendere il previo assenso da parte della Pubblica Amministrazione.

In particolare la S.C.I.A. sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, purché sussistano tutti i presupposti ed i requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento di quell’attività.

Il privato ha l’onere di presentare la segnalazione all’Amministrazione competente: a partire da quel momento può iniziare l’attività.

Fanno eccezione allo schema della S.C.I.A. quei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, nonché quei casi riguardanti atti rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela di interessi generali (quali ad esempio la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l’immigrazione, l’asilo, la cittadinanza, ecc.)

Una volta iniziata l’attività a seguito della segnalazione, è attribuito all’Amministrazione un potere di “verifica”.

In particolare, si tratta di un potere inibitorio/repressivo da esercitare in caso di accertata carenza dei presupposti previsti dalla legge, nel termine di 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della S.C.I.A.

Per mezzo di tale potere, la Pubblica Amministrazione vieta la prosecuzione dell’attività, o invita il privato a “correggerla” ove possibile.

Spirato il termine di 60 giorni, la Pubblica Amministrazione può continuare ad esercitare i suoi poteri inibitori/repressivi esclusivamente in presenza delle condizioni stabilite dalla legge per l’annullamento in autotutela dei provvedimenti amministrativi (deve cioè essere provata la preminenza dell’interesse pubblico, e inoltre, per i provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari, è previsto un limite temporale massimo).

I soggetti terzi che si ritengano lesi, non possono impugnare la dalla Segnalazione Certificata ma possono sollecitare l’esercizio delle verifiche spettanti all’Amministrazione, e dunque i succitati poteri inibitori/repressivi.

In caso di inerzia, potranno esperire l’azione avverso il silenzio-inadempimento della Pubblica Amministrazione.

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