*LA CONFERENZA DI SERVIZI SIMULTANEA*
Quando il gioco si fa duro… ecco che arriva la *conferenza di servizi simultanea*. Può essere indetta in via eccezionale quando, a causa della complessità del procedimento, non si può ricorrere alla conferenza di servizi semplificata.
Come citato dall’articolo 14 /ter /della Legge n. 241/1990, infatti, si svolge solo nei casi espressamente previsti dalla legge, tramite riunioni in presenza a cui partecipa un unico rappresentante per ciascun ente.
La conferenza simultanea è caratterizzata da 4 diverse fasi di procedimento:
-*convocazione della conferenza* entro 10 giorni dalla chiusura dei lavori della conferenza semplificata, in casi di complessità entro 45 giorni dal ricevimento della domanda;
-*richiesta di integrazioni documentali* entro 15 giorni. Questo determina la sospensione del procedimento per una sola volta e per un massimo di 30 giorni;
-c’è un tempo massimo di *45 giorni* per esprimere un parere se prima della conferenza simultanea è stata fatta una semplificata, mentre se è stata convocata direttamente la simultanea, la *durata dei lavori* è di*45 giorni*. Una sola eccezione nel caso in cui al tavolo siedono amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili, in tal caso la durata dei lavori è di 90 giorni;
-il procedimento deve *concludersi *entro 45 giorni dalla data della prima riunione, 90 giorni in caso di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili. Resta l’obbligo di rispettare il termine di conclusione del procedimento.