E si! Chiunque può sbagliare: errare humanum est! e tramite l’annullamento in autotutela la Pubblica Amministrazione può eliminare gli effetti di un atto emanato in precedenza.
Tuttavia la Pubblica Amministrazione può esercitarlo soltanto se sussistono determinati presupposti previsti dalla legge.
Questi sono:
- l’illegittimità del provvedimento originario
- la sussistenza e la prevalenza di specifici interessi pubblici su quelli privati
- l’esercizio del potere entro un certo termine (posto a tutela dell’affidamento del privato e della certezza dei rapporti fra cittadino e amministrazione).
A tal proposito, in un’ottica di semplificazione, l’articolo 63 del decreto legge semplificazioni bis numero 77/2021, ha ridotto il tempo massimo da diciotto a dodici mesi.
Cioè la Pubblica Amministrazione può intervenire in autotutela entro e non oltre 12 mesi dalla emanazione del provvedimento o dal consolidamento di un titolo (si pensi ad una segnalazione certificata d’inizio attività per l’ottenimento di una licenza o di un nulla osta).
Oltre questo termine, nessuna contestazione può consentire all’Amministrazione di invalidare o ritirare un atto o un titolo salvo il solo caso in cui l’atto o il titolo siano stati conseguiti dal privato in modo fraudolento (si pensi al caso di una segnalazione certificata d’inizio attività edilizia recante false dichiarazioni).
Solo in questo caso la Pubblica Amministrazione può intervenire in ogni tempo.