Ogni cittadino ha il diritto di prendere visione ed estrarre copia dei documenti esistenti all’interno delle procedure amministrative, sia che lo riguardino direttamente o indirettamente.
Il “Diritto all’accesso” costituisce un principio generale dell’attività amministrativa e favorisce la partecipazione e assicura trasparenza e imparzialità.
L’accesso può essere:
- DOCUMENTALE: poichè permette l’accesso ai documenti della procedura amministrativa ad ogni persona fisica o giuridica, portatrice di un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e connesso all’atto richiesto.
- CIVICO SEMPLICE: (primo comma dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013) permette a chiunque di poter visionare ed estrarre copia dei documenti amministrativi che la Pubblica Amministrazione avrebbe dovuto obbligatoriamente pubblicare, ma che ha omesso di rendere conoscibili. Questa tipologia di accesso è assolutamente slegata da qualunque interesse del richiedente rispetto alle informazioni e ai documenti richiesti, poiché fondato su una precedente mancanza della Pubblica Amministrazione.
- CIVICO GENERALIZZATO: (secondo comma dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 e nel cd. “Freedom of Information Act”) consiste nel diritto di chiunque ad accedere ai dati e ai documenti detenuti dalla Pubblica Amministrazione ulteriori rispetto a quelli che quest’ultima è obbligata a pubblicare, sempre prescindendo da un interesse diretto ma nel rispetto dei limiti relativi alla tutela degli interessi pubblici e privati.
Ovviamente vi sono ipotesi in cui il diritto all’accesso non può essere accordato per tutelare dati sensibili, diritti inviolabili, segreto di stato e altre categorie di interessi.
Il diritto all’accesso è esercitabile tramite invio di un’istanza a mezzo raccomandata, posta elettronica certificata o, in alcuni casi, con presentazione a mano.