Quanta acqua pubblica a casa nostra

Area Comune -Servizi - Acqua

E’ soprattutto nei momenti di mancanza che riflettiamo su quest’argomento. Tutto sembra dovuto e, in alcuni casi lo sarebbe anche! Ma possiamo quantificare questo dovere da parte del Gestore? Alle utenze potabili domestiche devono essere assicurati:

Secondo la Legge, alle utenze potabili domestiche devono essere assicurati:

  • una dotazione pro-capite giornaliera alla consegna, non inferiore a 150 litri per abitante al giorno; (intesi come volume attingibile dall’utente nelle 24 ore) questo parametro è peraltro indicato nel contratto tra il Gestore e l’utente in cui è menzionato il numero di “dotazioni” assegnato all’utente e ad esso garantito;
  • una portata minima erogata al punto di consegna non inferiore a 0,10 litri per secondo per ogni unità abitativa in corrispondenza con il carico idraulico ;
  • un carico idraulico di 5 m, misurato al punto di consegna, relativo al solaio di copertura del piano abitabile più elevato. Il dato è da riferire al filo di gronda o all’estradosso del solaio di copertura come indicato negli strumenti urbanistici comunali. Sono ammesse deroghe in casi particolari per i quali il gestore dovrà dichiarare in contratto la quota piezometrica minima che è in grado di assicurare. Per tali casi e per gli edifici aventi altezze maggiori di quelle previste dagli strumenti urbanistici adottati (siano tali edifici non conformi, anche se sanati, o in deroga) il sollevamento eventualmente necessario sarà a carico dell’utente. I dispositivi di sollevamento eventualmente installati dai privati debbono essere idraulicamente disconnessi dalla rete, di distribuzione; le reti private debbono essere dotate di idonee apparecchiature di non ritorno;
  • un carico massimo riferito al punto di consegna rapportato al piano stradale non superiore a 70 m, salvo indicazione diversa stabilita in sede di contratto di utenze.

E la qualità delle acque potabili deve essere conforme a quanto previsto dal D.P.R. 24 gennaio 1988,
n.236
. Le convenzioni fra Enti Locali e gestori prevedono obiettivi, tempi e investimenti per il
miglioramento qualitativo dell’acqua potabile in relazione a quanto previsto dall’articolo 3; comma
3, dello stesso decreto ed ai valori guida di cui al relativo allegato 1.

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