Il silenzio assenso

Area Comune - P.A. Silenzio Assenso

IL SILENZIO ASSENSO

«Se qualcuno è contrario, parli adesso o taccia per sempre».

È una formula che si sente spesso nei matrimoni, giusto? Bene, lo stesso principio non vale solo per le cerimonie, vale anche per la pubblica amministrazione: il “silenzio assenso”.

Si tratta di un meccanismo con cui il cittadino ottiene l’autorizzazione a svolgere la propria attività senza dover attendere il fatidico “Sì”.

La legge infatti prevede che se l’amministrazione non si esprime entro un termine (normalmente entro 30 giorni), significa che “questo matrimonio s’ha da fare”:  il silenzio infatti equivale all’accoglimento della domanda del privato.

Ma è valido in ogni circostanza? Non proprio, il silenzio assenso non vale:

  • Nei casi in cui si applicano le regole previste per la “Segnalazione Certificata di Inizio Attività (S.C.I.A.)” ossia un’autocertificazione che consente alle imprese di cominciare, modificare o cessare un’attività di qualsiasi tipo, senza dover attendere i tempi delle verifiche e dei controlli.
  • Nei casi in cui la legge specifica che il silenzio equivale invece al rigetto dell’istanza, per cui è sempre meglio accertarsi che non sia questo il caso.
  • Nel caso in cui ci sia un procedimento che riguarda la tutela del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e nei casi in cui c’è una situazione di rischio idrogeologico, o di difesa nazionale e pubblica sicurezza.

 

Inoltre, il silenzio assenso non è ammissibile se il cittadino non è in possesso dei requisiti previsti per svolgere la propria attività, per cui è necessario che sia accertata prima la presenza di questi requisiti. Infine, una volta formulato il silenzio assenso, l’Amministrazione non può più emanare un provvedimento di rigetto. E se a qualcuno non è ancora chiaro il concetto, meglio che parli adesso oppure… be’, avete capito. 

 

Lascia un commento